(massima n. 1)
Nell'aberratio ictus i due eventi - il voluto e il non voluto - debbono essere caratterizzati dalla stessa natura del bene e interesse giuridico offeso; nell'aberratio delicti, invece, la detta uguaglianza tra i due eventi č esclusa, dovendo porsi a carico del reo un evento intrinsecamente diverso da quello voluto.