(massima n. 1)
L'evento non voluto è valutabile ai sensi dell'art. 83 c.p. ed è quindi addebitabile all'agente a solo titolo di colpa, soltanto quando sia assolutamente diverso e, cioè, di altra natura rispetto all'altro, perché, ove, invece, tale diversità sia da escludere - o perché l'evento verificatosi costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile di quello voluto, ovvero perché risulti di entità maggiore o più grave di quest'ultimo - anche il secondo evento va addebitato all'agente a titolo di dolo, sia pure alternativo od eventuale.