(massima n. 1)
L'art. 116 c.p. non è norma speciale rispetto a quello dell'art. 83 c.p. in quanto mentre quest'ultima riguarda esclusivamente la posizione del colpevole che risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto allorché il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (cosiddetto aberratio delicti), la norma sul concorso anomalo riguarda la posizione del compartecipe, il quale risponde del reato più grave che sia stato realizzato dal concorrente o dai concorrenti in difformità dal programma criminoso concertato, sempre che tale fatto più grave sia ricollegabile a quello meno grave (e voluto) da un nesso di sviluppo logicamente prevedibile.