(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 586 c.p., che si ricollega alla regola generale esposta nell'art. 83 c.p., considera l'ipotesi di un delitto doloso diverso da quello di omicidio o lesione personale, che produca, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, sempre che tale evento non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto doloso. Ne consegue che per l'applicazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 586 c.p. occorre che il secondo evento, morte o lesione personale, non sia stato voluto neppure indirettamente e cioč in presenza di dolo eventuale, ovverosia con l'accettazione del rischio dei risultati anche probabili del suo comportamento, da parte dell'agente.