Cass. pen. n. 17908/2003
La riduzione della pena per il concorso di più circostanze attenuanti, prevista dall'art. 67 cpv. c.p., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base.
Cass. pen. n. 4923/2000
Il limite fissato dall'art. 67, secondo comma, c.p., secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all'art. 442 c.p.p.
Cass. pen. n. 8994/1994
La riduzione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso ed alla personalità dell'imputato: essa pertanto non è assimilabile alla diminuzione conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante del reato ed alla medesima risulta quindi inapplicabile il limite di cui all'art. 67 c.p. (quarto del minimo edittale).
Cass. pen. n. 8379/1992
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. ha una sua ragione di essere particolare e del tutto diversa da quella propria delle attenuanti e delle diminuenti. Essa, infatti, ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso o alla personalità dell'imputato; inoltre, opera in un momento logicamente e temporalmente successivo a quello in cui operano le attenuanti o le diminuenti e, infine, non è oggetto di giudizio di bilanciamento e non incide affatto nella determinazione del termine di prescrizione del reato. Pertanto, dalla eterogeneità della riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. rispetto alla riduzione di pena dipendente dalla accertata esistenza di circostanze attenuanti ovvero di diminuenti, consegue la inapplicabilità alla prima del limite posto dall'art. 67 c.p.
Cass. pen. n. 2285/1992
Non è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 67 c.p. la riduzione di pena da operare ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (Applicazione in tema di pena inflitta per reato militare).
Cass. pen. n. 5264/1992
La riduzione di pena conseguente all'adozione del procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. costituisce un inedito meccanismo processuale incentivante, la cui natura sostanziale e funzionale — espressamente correlata a finalità di deflazione e celerità della giustizia — non la rende assimilabile alla diminuzione dovuta alla applicazione di una circostanza attenuante del reato e non consente, pertanto, altre preclusioni alla sua applicabilità, se non quelle previste nella disciplina normativa propria del nuovo rito. Ne consegue che, a seguito della diminuzione di cui all'art. 444 c.p.p., che va applicata per ultima, il limite minimo di cui all'art. 67, secondo comma, c.p. può essere superato.
Cass. pen. n. 3839/1990
La diminuzione della pena, in applicazione di una circostanza ad effetto speciale come quella di cui all'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895, non incontra il limite previsto dall'art. 67 c.p. Tuttavia, una volta determinata la pena per il riconoscimento delle circostanze ad effetto speciale, allorché si debba ulteriormente applicare la diminuzione per una circostanza attenuante comune, la pena definitiva non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Cass. pen. n. 3060/1989
La disposizione dell'art. 67, cpv. c.p. non va intesa nel senso che la riduzione della pena, in caso di concorso di più circostanze attenuanti, va apportata nella misura massima di un quarto della pena - base, bensì nel senso che la pena da irrogare in concreto non può essere mai inferiore ad un quarto della pena - base.
Cass. pen. n. 5901/1980
I limiti alla diminuzione di pena nel caso di una sola attenuante o nel caso di concorso di più circostanze attenuante, previsti rispettivamente dagli artt. 65, primo comma n. 2 e 67, primo comma n. 2 del c.p., vanno coordinati col nuovo testo dell'art. 69 dello stesso codice ed interpretati nel senso che gli stessi si riferiscono a reati per i quali è prevista originariamente la pena dell'ergastolo, ma non hanno alcuna rilevanza quando per il reato base è prevista la pena della reclusione e l'ergastolo consegua per la ritenuta prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti. In tal caso, per lo stesso principio, la prevalenza delle attenuanti può portare ad una riduzione della pena oltre i limiti indicati e fino a quelli consentiti dall'ultimo comma dell'art. 67 del c.p.
Cass. pen. n. 973/1970
Nella disciplina dell'art. 67 c.p. rientrano tutte le attenuanti, senza alcuna distinzione tra attenuanti attinenti all'imputabilità e attenuanti attinenti alla responsabilità o tra attenuanti comuni e attenuanti generiche. Pertanto, anche l'attenuante della minore età, che è circostanza inerente alla persona del colpevole, non può determinare, nel concorso di altre circostanze attenuanti, l'irrogazione della pena inferiore al minimo a dieci anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.