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Articolo 67 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 67 Codice Penale

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore [289bis, 630 7](1);

  1. 1) [a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte](2);
  2. 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto [132](3).

Note

(1) In questi casi viene diminuita la pena cd edittale prevista per il reato ovvero quella dell'ergastolo.
(2) Successivamente alla soppressione della pena di morte nel nostro ordinamento, è stato abrogato il numero in esame. Questo, infatti, recitava: "a quindici anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte".
(3) Diversamente da quanto previsto nel primo comma, se non si tratta di un caso in cui è comminata la sanzione dell'ergastolo, la diminuzione di pena viene computata a partire dalla pena che il giudice intende irrogare in concreto in relazione al reato.

Ratio Legis

La norma trova la propria ratio nella necessità di limitare la diminuzione di pena nel caso in cui vi sia un cumulo di circostanze attenuanti.

Spiegazione dell'art. 67 Codice Penale

La norma disciplina i limiti alle diminuzioni di pena nei casi di concorso omogeneo (art. 63) di circostanze attenuanti.

Anche in presenza di più attenuanti il giudice non può mai condannare ad una pena inferiore ai dieci anni di reclusione, quando per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. Il secondo limite sancisce invece il principio secondo il quale la pena principale stabilita dal giudice, di qualsiasi tipo essa sia ex art. 17, non può mai essere inferiore ad un quarto del minimo edittale previsto per il reato.

Il limite suddetto non opera nel caso di concorso di circostanze autonome o ad effetto speciale (art. 63) e quindi il giudice può scendere al di sotto dei limiti, tranne che per il limite dei dieci anni di reclusione in caso in cui la legge preveda l'ergastolo, espressamente invalicabile.

Massime relative all'art. 67 Codice Penale

Cass. pen. n. 17908/2003

La riduzione della pena per il concorso di più circostanze attenuanti, prevista dall'art. 67 cpv. c.p., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base.

Cass. pen. n. 4923/2000

Il limite fissato dall'art. 67, secondo comma, c.p., secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all'art. 442 c.p.p.

Cass. pen. n. 8994/1994

La riduzione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso ed alla personalità dell'imputato: essa pertanto non è assimilabile alla diminuzione conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante del reato ed alla medesima risulta quindi inapplicabile il limite di cui all'art. 67 c.p. (quarto del minimo edittale).

Cass. pen. n. 8379/1992

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. ha una sua ragione di essere particolare e del tutto diversa da quella propria delle attenuanti e delle diminuenti. Essa, infatti, ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso o alla personalità dell'imputato; inoltre, opera in un momento logicamente e temporalmente successivo a quello in cui operano le attenuanti o le diminuenti e, infine, non è oggetto di giudizio di bilanciamento e non incide affatto nella determinazione del termine di prescrizione del reato. Pertanto, dalla eterogeneità della riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. rispetto alla riduzione di pena dipendente dalla accertata esistenza di circostanze attenuanti ovvero di diminuenti, consegue la inapplicabilità alla prima del limite posto dall'art. 67 c.p.

Cass. pen. n. 2285/1992

Non è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 67 c.p. la riduzione di pena da operare ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (Applicazione in tema di pena inflitta per reato militare).

Cass. pen. n. 5264/1992

La riduzione di pena conseguente all'adozione del procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. costituisce un inedito meccanismo processuale incentivante, la cui natura sostanziale e funzionale — espressamente correlata a finalità di deflazione e celerità della giustizia — non la rende assimilabile alla diminuzione dovuta alla applicazione di una circostanza attenuante del reato e non consente, pertanto, altre preclusioni alla sua applicabilità, se non quelle previste nella disciplina normativa propria del nuovo rito. Ne consegue che, a seguito della diminuzione di cui all'art. 444 c.p.p., che va applicata per ultima, il limite minimo di cui all'art. 67, secondo comma, c.p. può essere superato.

Cass. pen. n. 3839/1990

La diminuzione della pena, in applicazione di una circostanza ad effetto speciale come quella di cui all'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895, non incontra il limite previsto dall'art. 67 c.p. Tuttavia, una volta determinata la pena per il riconoscimento delle circostanze ad effetto speciale, allorché si debba ulteriormente applicare la diminuzione per una circostanza attenuante comune, la pena definitiva non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Cass. pen. n. 3060/1989

La disposizione dell'art. 67, cpv. c.p. non va intesa nel senso che la riduzione della pena, in caso di concorso di più circostanze attenuanti, va apportata nella misura massima di un quarto della pena - base, bensì nel senso che la pena da irrogare in concreto non può essere mai inferiore ad un quarto della pena - base.

Cass. pen. n. 5901/1980

I limiti alla diminuzione di pena nel caso di una sola attenuante o nel caso di concorso di più circostanze attenuante, previsti rispettivamente dagli artt. 65, primo comma n. 2 e 67, primo comma n. 2 del c.p., vanno coordinati col nuovo testo dell'art. 69 dello stesso codice ed interpretati nel senso che gli stessi si riferiscono a reati per i quali è prevista originariamente la pena dell'ergastolo, ma non hanno alcuna rilevanza quando per il reato base è prevista la pena della reclusione e l'ergastolo consegua per la ritenuta prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti. In tal caso, per lo stesso principio, la prevalenza delle attenuanti può portare ad una riduzione della pena oltre i limiti indicati e fino a quelli consentiti dall'ultimo comma dell'art. 67 del c.p.

Cass. pen. n. 973/1970

Nella disciplina dell'art. 67 c.p. rientrano tutte le attenuanti, senza alcuna distinzione tra attenuanti attinenti all'imputabilità e attenuanti attinenti alla responsabilità o tra attenuanti comuni e attenuanti generiche. Pertanto, anche l'attenuante della minore età, che è circostanza inerente alla persona del colpevole, non può determinare, nel concorso di altre circostanze attenuanti, l'irrogazione della pena inferiore al minimo a dieci anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

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