Salvo quanto è disposto nell'articolo 15(1), quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
Note
(1)
La norma prevede una disciplina di carattere generale da applicarsi nel caso uno stesso fatto sia apparentemente disciplinato, come circostanza, da più disposizioni normative. Si tratta quindi di ipotesi in cui si realizza nella pratica il cd concorso apparente di norme. A questa regola fanno eccezione quelle circostanze che sono caratterizzate dal criterio di specialità di cui all'art. 15 del c.p..