(massima n. 1)
La riduzione della pena per il concorso di pił circostanze attenuanti, prevista dall'art. 67 cpv. c.p., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base.