(massima n. 1)
La riduzione di pena conseguente all'adozione del procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. costituisce un inedito meccanismo processuale incentivante, la cui natura sostanziale e funzionale — espressamente correlata a finalità di deflazione e celerità della giustizia — non la rende assimilabile alla diminuzione dovuta alla applicazione di una circostanza attenuante del reato e non consente, pertanto, altre preclusioni alla sua applicabilità, se non quelle previste nella disciplina normativa propria del nuovo rito. Ne consegue che, a seguito della diminuzione di cui all'art. 444 c.p.p., che va applicata per ultima, il limite minimo di cui all'art. 67, secondo comma, c.p. può essere superato.