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Articolo 718 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Revoca e sostituzione delle misure

Dispositivo dell'art. 718 Codice di procedura penale

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima(1).

2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta(2).

Note

(1) Il procedimento in camera di consiglio davanti alla corte d'appello chiamata a deliberare sulla revoca o sulla sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme partecipate di cui all'art. 127 e non secondo la procedura di cui all'art. 299.
(2) Ciò si pone in linea con la considerazione che il Ministro è il titolare del procedimento di estradizione in quanto a questi è rimessa la decisione definitiva in merito.

Ratio Legis

La norma trova il proprio fondamento nella considerazione che se è possibile applicare una misura coercitiva nei confronti dell'estradando, è al contempo possibile alla revoca o alla sostituzione della sessa.

Spiegazione dell'art. 718 Codice di procedura penale

Esattamente come previsto per le misure coercitive in cui non viene in rilievo una domanda estera di estradizione, anche in tali ultime ipotesi è possibile sia la revoca che la sostituzione delle misure, a seconda, rispettivamente, del venir meno dei presupposti di applicabilità o il mutamento delle esigenze cautelari, che impongono all'autorità giudiziaria competente di sostituire, in melius o in peius, le misure precedentemente disposte.

Ad ogni modo, la revoca e la sostituzione sono disposte in camera di consiglio (v. art. 127), dalla corte di appello o dalla corte di cassazione, a seconda della fase in cui ci si trova.

Posto che il Ministro di giustizia ha comunque sempre l'ultima parola in merito alla concessione dell'estradizione, la revoca è sempre disposta se egli ne fa richiesta.

Massime relative all'art. 718 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16830/2010

In tema di estradizione per l'estero, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare va adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 23/12/2009).

Cass. pen. n. 11180/2009

La decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare applicata in sede di procedimento di estradizione per l'estero non va adottata "de plano", bensì previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio. (Annulla con rinvio, App. Milano, 10 dicembre 2008).

Cass. pen. n. 44116/2008

In tema d'estradizione per l'estero, è legittimo il ripristino d'ufficio della custodia cautelare a fini estradizionali, a seguito della violazione delle prescrizione degli arresti domiciliari. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 29 Agosto 2008).

Cass. pen. n. 15628/2008

In tema di estradizione per l'estero, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, quest'ultima è competente, in base all'art. 718 cod. proc. pen., alla revoca e alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari, in caso di trasgressione alle relative prescrizioni. (Revoca arresti domiciliari, App. Venezia 8 aprile 2008).

Cass. pen. n. 47527/2007

In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare l'adozione della misura cautelare ex art. 704 cod.proc.pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inidonea a tal fine la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale). (Annulla senza rinvio, App. Trento, 15 giugno 2007).

Cass. pen. n. 41990/2004

In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna dell'interessato allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta contro il provvedimento di diniego della revoca o sostituzione di misure coercitive già disposte durante il procedimento estradizionale definito.

Cass. pen. n. 26156/2003

La definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale de libertate, purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione de libertate che determina una preclusione endoprocessuale sul punto. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che l'eventuale decisione definitiva sulla questione de libertate che sia intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall'estradando rebus sic stantibus).

Cass. pen. n. 31902/2002

In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, l'art. 718 c.p.p. non richiama il procedimento di cui all'art. 127 c.p.p., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere «in Camera di consiglio», espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all'art. 714, comma 2, c.p.p., come designante l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo la procedura prevista dall'art. 299 c.p.p.

Cass. pen. n. 34796/2001

In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del ministro, non può essere disposta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell'esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell'estradando all'esecuzione della consegna).

Cass. pen. n. 2832/1998

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.

Cass. pen. n. 4497/1998

In tema di misure cautelari personali applicate ai fini della estradizione per l'estero, nessuna preclusione deriva alla proponibilità di richieste di revoca o sostituzione delle misure dall'avvenuto esaurimento del procedimento giurisdizionale a seguito della sentenza favorevole alla estradizione; sempre che dette richieste siano fondate sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, dato che, dopo tale sentenza, il presupposto della prognosi della sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, richiesto dall'art. 714, terzo comma, c.p.p., risulta ormai definito da detta decisione.

Cass. pen. n. 841/1998

In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p., fissando udienza in camera di consiglio — come previsto dall'art. 718 c.p.p. — e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.

Cass. pen. n. 2931/1995

L'esaurimento del procedimento giurisdizionale relativo alla decisione sulla estradizione a richiesta di uno Stato estero non preclude il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari: l'art. 718 c.p.p. stabilisce che la corte d'appello e la Corte di cassazione possono disporre la revoca e la sostituzione delle «misure previste dagli articoli precedenti» senza delimitazione alla fase antecedente alla decisione sulla estradizione, così come l'art. 714, comma 1, stesso codice dispone che la persona della quale è demandata l'estradizione può essere sottoposta a misure cautelari «in ogni tempo».

Cass. pen. n. 3384/1995

L'ordinanza impositiva di una misura cautelare nei confronti di persona della quale è domandata l'estradizione per l'estero presuppone giudizio di prognosi sulle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; conseguentemente, una volta intervenuta una siffatta pronuncia, non è consentita la revoca della misura se non per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, così come d'altro canto è dato argomentare a contrario dalla disposizione dell'art. 704, comma 4, c.p.p. che prevede la revoca della misura applicata in caso di decisione contraria all'estradizione.

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