(massima n. 1)
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, l'art. 718 c.p.p. non richiama il procedimento di cui all'art. 127 c.p.p., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere Ģin Camera di consiglioģ, espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all'art. 714, comma 2, c.p.p., come designante l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo la procedura prevista dall'art. 299 c.p.p.