(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando č eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.