(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna dell'interessato allo Stato richiedente comporta l'inammissibilitą, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta contro il provvedimento di diniego della revoca o sostituzione di misure coercitive gią disposte durante il procedimento estradizionale definito.