(massima n. 2)
L'esaurimento del procedimento giurisdizionale relativo alla decisione sulla estradizione a richiesta di uno Stato estero non preclude il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari: l'art. 718 c.p.p. stabilisce che la corte d'appello e la Corte di cassazione possono disporre la revoca e la sostituzione delle «misure previste dagli articoli precedenti» senza delimitazione alla fase antecedente alla decisione sulla estradizione, così come l'art. 714, comma 1, stesso codice dispone che la persona della quale è demandata l'estradizione può essere sottoposta a misure cautelari «in ogni tempo».