(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertā per il venir meno delle esigenze cautelari, č necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare l'adozione della misura cautelare ex art. 704 cod.proc.pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inidonea a tal fine la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale). (Annulla senza rinvio, App. Trento, 15 giugno 2007).