(massima n. 1)
L'intervento e l'assistenza alle operazioni peritali, anche per mezzo di un consulente tecnico di parte, è un diritto riservato all'imputato sottoposto a perizia, e non già a coimputati interessati non tanto all'accertamento della capacità di intendere e di volere del primo, quanto all'attendibilità dello stesso, accertamento che non può essere fatto oggetto di indagine peritale.