(massima n. 2)
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e quella, derivata, del decreto che la dispone) conseguente al mancato invito all'imputato a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 416 c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) sussiste anche nella ipotesi in cui lo stesso imputato sia stato sottoposto in precedenza a interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. a seguito di emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare essendo in ogni caso necessario che l'indagato non venga a trovarsi dinanzi al giudice dell'udienza preliminare senza essere messo in condizione di conoscere i fatti dai quali dovrà difendersi; detta nullità deve essere qualificata a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., con la conseguenza che non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. (Nell'affermare tale principio la Corte ha inoltre evidenziato che in sede di richiesta di rinvio a giudizio l'imputato aveva ricevuto per la prima volta contestazione di una ipotesi di reato non oggetto dell'interrogatorio di garanzia, così che il mancato invito a presentarsi aveva comportato un'effettiva lesione del diritto di difesa).