(massima n. 1)
L'incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non č incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblico ministero, nč la sovrapposizione dei due ruoli rende di per sč inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all'esperto in ausilio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero non trovano applicazione le ipotesi di incapacitā ed incompatibilitā dei periti, previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen., e che non sussiste alcuna inutilizzabilitā degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici che versino in una delle situazioni di incompatibilitā ed incapacitā indicate dall'art. 222 cod. proc. pen.).