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Articolo 541 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Condanna alle spese relative all'azione civile

Dispositivo dell'art. 541 Codice di procedura penale

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave [96], può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile(1).

Note

(1) Dunque, la liquidazione delle spese penali a favore della parte civile consegue necessariamente alle statuizioni civili della pronuncia penale.

Ratio Legis

Tale disposizione ripropone in sede penale il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese legali.

Spiegazione dell'art. 541 Codice di procedura penale

La disciplina delle spese processuali in ambito penalistico ricalca pedissequamente quella prevista per il giudizio civile.

Invero, anche qui il criterio base per la condanna alle spese è quello della soccombenza. Da una parte vi è l'imputato e l'eventuale responsabile civile, mentre dall'altra parte la parte civile. Quando il giudice, dando ragione alla richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile, condanna l'imputato ed il responsabile civile al pagamento delle spese, salvo che disponga la compensazione totale o parziale per giusti motivi. La compensazione si applica in seguito ad una valutazione circa il comportamento processuale delle parti, oppure in base alla complessità della questione civile venuta in essere.

Il medesimo principio della compensazione vale anche in riferimento alla sentenza che rigetta la richiesta di risarcimento o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità (in questo case risponde il responsabile civile), quando ne ricorrano giustificati motivi. Altrimenti condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali. Con implicito riferimento all'art. 96 c.p.c. (c.d. responsabilità aggravata per lite temeraria) la parte civile può inoltre essere condannata a risarcire l'imputato o il responsabile civile per i danni causati dalla pretestuosa richiesta di risarcimento.

Massime relative all'art. 541 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4211/2026

Quando sia la parte civile sia l'imputato sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile deve essere condannato al pagamento delle spese in favore dell'erario.

Cass. pen. n. 33136/2025

L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione analogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 30185/2025

Non è ammissibile la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, se la decisione non è di natura assolutoria. L'annullamento che comporta la revoca delle statuizioni civili non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 24340/2025

In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese f...

Cass. pen. n. 25431/2025

In caso di totale mancata pronuncia sulle spese di parte civile, non è possibile ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale, essendo necessario un apprezzamento valutativo e non constatativo. Pertanto, l'omissione determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto.

Cass. pen. n. 20171/2025

La declaratoria di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, non essendo fondata su un compiuto accertamento del merito dell'accusa, osta alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile.

Cass. pen. n. 18996/2025

In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile; pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.

Cass. pen. n. 28558/2024

Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541, cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.

Cass. pen. n. 18807/2024

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.

Cass. pen. n. 9179/2024

Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).

Cass. pen. n. 27727/2023

In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.

Cass. pen. n. 1144/2023

In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.

Cass. pen. n. 22937/2023

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.

Cass. pen. n. 15664/2023

Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 11467/2022

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541, c.p.p., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto. Ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Principio applicabile anche nel caso in cui, potendo la parte civile comunque partecipare al giudizio di appello chiedendone la trattazione in forma orale ovvero depositando le sue conclusioni, abbia scelto di presentare le conclusioni oltre il termine perentorio indicato così che le stesse debbano considerarsi tamquam non esset, sicché non può ritenersi che la parte civile abbia partecipato al giudizio di appello, svolgendo un'attività processuale che debba essere ristorata.

Cass. pen. n. 47782/2018

Sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen., ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili).

Cass. pen. n. 829/2018

In caso di annullamento in sede di legittimità, su ricorso del pubblico ministero, della sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nulla deve essere liquidato per le spese tra le parti private, dovendosi ritenere l'assenza di effettiva soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero ai fini penali e non sussistendo l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

Cass. pen. n. 1681/2017

Più imputati possono essere condannati in solido al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti quando vi sia una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi tra loro, ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi.

Cass. pen. n. 47061/2014

Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali liquidate alla parte civile, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.

Cass. pen. n. 3885/2012

In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R.

Cass. pen. n. 22387/2005

In tema di patteggiamento, nell'ipotesi in cui la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione seppur non corredata della relativa nota spese, il giudice è comunque tenuto alla liquidazione delle spese processuali in favore della stessa sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Cass. pen. n. 8442/2005

In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell'imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell'onorario per l'atto di costituzione e per la procura, nonché per le voci «corrispondenza» e «sessioni» atteso che l'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest'ultima, «tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile» (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di «patteggiamento»).

Cass. pen. n. 31330/2004

La legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell'imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni.

Cass. pen. n. 16019/2002

In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.

Cass. pen. n. 15908/2002

Anche nel caso in cui il ricorso per cassazione proposto dall'imputato venga dichiarato inammissibile con decisione assunta in camera di consiglio e non all'esito di pubblica udienza, è possibile, in applicazione della regola generale desumibile dall'art. 541 c.p.p., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che abbia svolto attività difensiva (nella specie costituita dalla tempestiva produzione di una memoria) ed abbia fatto pervenire la relativa nota.

Cass. pen. n. 8552/2002

In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 133 att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive, atteso che non è necessaria — stante la possibilità di calcolare il prezzo medio della trasferta — una adeguata documentazione probatoria qualora si tratti di un legale il cui studio si trovi in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte era stata richiesta della rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità).

Cass. pen. n. 45130/2001

In tema di spese concernenti l'esercizio dell'azione civile, nel caso di sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice deve d'ufficio provvedere alla condanna dell'imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l'esplicita richiesta di questa (e sempre che non vi sia stata espressa rinuncia dell'avente diritto) liquidandole, in assenza della nota di cui all'art. 153 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento alla tariffa professionale vigente.

Cass. pen. n. 9412/1997

Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del «patteggiamento» in sede dibattimentale con valutazione globale, senza tenere conto delle liquidazioni già avvenute nelle fasi precedenti e delle spese non necessarie).

Cass. pen. n. 3/1997

Il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Cass. pen. n. 9344/1994

In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita la decisione del giudice di merito di compensare totalmente le medesime, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in cassazione, a meno che essa non sia basata su ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Cass. pen. n. 10581/1993

Ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l'imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione.

Cass. pen. n. 7125/1993

L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

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