Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4211 del 13 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando sia la parte civile sia l'imputato sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'imputato condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile deve essere condannato al pagamento delle spese in favore dell'erario.

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