(massima n. 2)
La disposizione dell'art. 584 c.p.p. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l'impugnazione, la possibilitā di avvalersi del gravame incidentale, per contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata da altra rispetto a lei contendente. Ne deriva che l'impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati.