(massima n. 1)
L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilitā di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - č consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.