(massima n. 1)
In tema di spese concernenti l'esercizio dell'azione civile, nel caso di sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice deve d'ufficio provvedere alla condanna dell'imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l'esplicita richiesta di questa (e sempre che non vi sia stata espressa rinuncia dell'avente diritto) liquidandole, in assenza della nota di cui all'art. 153 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento alla tariffa professionale vigente.