(massima n. 1)
La legittimazione all'impugnazione del responsabile civile č limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilitā dell'imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassativitā delle impugnazioni.