(massima n. 1)
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541, cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.