(massima n. 1)
La persona offesa non č privata del diritto al contraddittorio - la cui violazione legittima il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ammissione dell'imputato alla messa alla prova - ed anzi lo esercita in misura piena quando, costituita parte civile, ha presenziato all'udienza ed č stata assistita dal difensore che ha interloquito proprio sugli elementi, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 cod. pen. e 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice doveva considerare in vista della sua decisione.