(massima n. 1)
In tema di messa alla prova, il Pubblico Ministero ha l'onere di impugnare con ricorso immediato per cassazione l'ordinanza di sospensione del procedimento di cui all'art. 464-quater cod. proc. pen. ove intenda contestare la legittimitą di tale provvedimento anche in ordine al contenuto delle prescrizioni poste a carico dell'imputato, restando preclusa, in mancanza, la possibilitą di far valere le relative questioni in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione della prova per esito positivo della stessa.