Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2113 del 27 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di messa alla prova, il Pubblico Ministero ha l'onere di impugnare con ricorso immediato per cassazione l'ordinanza di sospensione del procedimento di cui all'art. 464-quater cod. proc. pen. ove intenda contestare la legittimitą di tale provvedimento anche in ordine al contenuto delle prescrizioni poste a carico dell'imputato, restando preclusa, in mancanza, la possibilitą di far valere le relative questioni in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione della prova per esito positivo della stessa.

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