(massima n. 1)
La contestazione dell'imputazione in forma alternativa, quando la stessa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell'imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda, è legittima. Anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento della attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. Tale metodo risponde ad una esigenza della difesa, atteso che l'incolpato da un lato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento, e dall'altro non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall'art. 521 c.p.p.