(massima n. 1)
È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. Nella diversa ipotesi in cui il pubblico ministero, dopo essere stato ritualmente sollecitato all'integrazione dell'atto imputativo, rimanga inerte, il medesimo giudice è invece legittimato ad adottare un provvedimento restitutorio che determini la regressione del procedimento, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 521, comma secondo, c.p.p., onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (Mass. redaz.).