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Articolo 54 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 54 quater Codice di procedura penale

(1)1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente(2).

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54 ter(3).

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge(4)(5).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 12 della l. n. 479 del 16 dicembre 1999.
(2) È opportuno effettuare una distinzione circa l'ammissibilità della questione e il contenuto della stessa: la parte che promuove la richiesta di trasferimento degli atti deve avere la possibilità che quest'ultima venga valutata circa la sua ammissibilità, piuttosto che per il contenuto della stessa relativamente al merito del procedimento. È infatti necessario preliminarmente valutare l'ammissibilità della richiesta proprio per evitare inutili strumentalizzazioni da parte della persona sottoposta ad indagini preliminari, finalizzate a procrastinare lo svolgimento del procedimento. Per tali ragioni è stato previsto dal legislatore che si indichino le ragioni a sostegno dell'individuazione del giudice ritenuto competente.
(3) Comma modificato dall'art. 9, D.L. 18/02/2015, n. 7 con decorrenza dal 20/02/2015, convertito in legge dalla L. 17/04/2015, n. 43 con decorrenza dal 21/04/2015.
In difetto di decisione o reiezione è possibile chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello (o presso la corte di cassazione in caso appartenga a diverso distretto) la determinazione dell'ufficio del pubblico ministero legittimato. Non è equiparabile alla competenza giurisdizionale poiché la decisione su quest'ultima spetta esclusivamente al giudice processuale procedente (artt. 21 ss. c.p.p.).
(4) Se in precedenza è stata emessa una misura di custodia cautelare e successivamente si verifica l'ipotesi di trasmissione degli atti a diverso pubblico ministero ex art. 54 quater, il provvedimento con cui è stata disposta la misura cautelare non deve essere ripetuto dal giudice presso cui è stato individuato il nuovo pubblico ministero territorialmente competente: è, infatti, necessario distinguere e non assimilare la pronuncia sulla legittimazione delle indagini a quella giurisdizionale sulla competenza. A tal proposito si veda l'art. 27 c.p.p.

Spiegazione dell'art. 54 quater Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina una forma di controllo sulla legittimazione del pubblico ministero a svolgere le indagini preliminari, in relazione ai criteri di competenza per territorio e per connessione.

La legittimazione a promuovere tale controllo spetta alla persona sottoposta alle indagini venuto a conoscenza delle indagini a proprio carico, la persona offesa ed i relativi difensori.

In tale eventualità, la richiesta di trasmissione degli atti all'ufficio presso il giudice competente è depositata presso la segreteria del p.m. procedente, a pena di inammissibilità, delle ragioni a sostegno dell'indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

Da qui, il pubblico ministero, nel termine ordinatorio di dieci giorni, può:

  • accogliere la richiesta e trasmettere gli atti al p.m. presso il giudice ritenuto competente;

  • rigettare la richiesta, ed in tal caso al richiedente è conferita la facoltà di investire della questione il procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione, se il giudice ritenuto competente appartiene ad un diverso distretto.

Tale ultima eventualità si determina altresì quando non giunga una risposta entro il termine di dieci giorni suindicato.

Nel termine ordinatorio di venti giorni il procuratore generale, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione al richiedente ed agli uffici interessati. Ciò posto, è utile segnalare che il provvedimento del procedente generale non è impugnabile.

LA richiesta, ai sensi del comma 4, non può essere riproposta, salvo che basata su fatti nuovi e diversi.

Gli atti di indagine preliminare compiuti sino a quel momento conservano la loro validità, nei casi e nei modi previsti dalla legge per l'acquisizione degli atti di indagine, in conformità a quanto previsto dalle norme sul conflitto positivo e negativo di competenza di cui agli articoli precedenti.

Massime relative all'art. 54 quater Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10829/2014

L'omessa impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 cod. proc. pen., di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un P.M. all'altro, un nuovo giudice diverso dal primo.

Cass. pen. n. 32648/2002

L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e ss. c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento.

Cass. pen. n. 14787/2001

L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento — con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. — un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rielvando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti c.p.p., altro G.I.P. possa essere investito in seguito del procedimento.

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