(massima n. 1)
L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento — con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. — un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rielvando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti c.p.p., altro G.I.P. possa essere investito in seguito del procedimento.