1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371 bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati(1)(2)(3).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dal d.l. n. 367, del 20 novembre 1991, convertito dalla l. n. 8 del 20 gennaio 1992. In base a quanto previsto dall'articolo 15 del citato d.l., «le disposizioni .... si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con decorrenza «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'art. 15 comma 2», come previsto dall'art. 16, II comma del medesimo d.l.
Qualora si verifichi la circostanza per cui si svolgano simultaneamente due indagini per lo stesso fatto di reato, attribuito al medesimo soggetto, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che si applicano gli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p. relativi ai contrasti tra pubblici ministeri; non si impiega, pertanto, la normativa inerente i contrasti tra giurisdizioni.
Qualora si verifichi la circostanza per cui si svolgano simultaneamente due indagini per lo stesso fatto di reato, attribuito al medesimo soggetto, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che si applicano gli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p. relativi ai contrasti tra pubblici ministeri; non si impiega, pertanto, la normativa inerente i contrasti tra giurisdizioni.
(2)
Comma modificato dall'art. 9, D.L. 18/02/2015, n. 7, con decorrenza dal 20/02/2015, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17/04/2015, n. 43 con decorrenza dal 21/04/2015.
(3)
Comma ulteriormente modificato dall'art. 2-bis, comma 3, lettera a) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.