(massima n. 1)
Nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, quale, in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che č volta solo a ricostruire l'entitā della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualitā degli atti precedenti.