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Articolo 617 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Testamento dei militari e assimilati

Dispositivo dell'art. 617 Codice Civile

Il testamento dei militari (1)e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato(2) può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare(3) o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione [619 c.c.].

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente(4), che ne ordina il deposito nell'archivio notarile [608, 614 c.c.] del luogo del domicilio o dell'ultima residenza [43 c.c.] del testatore.

Note

(1) Possono fare testamento ai sensi dell'articolo in commento i militari, di qualsiasi arma che:
- siano in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione, che si trovino in zone di guerra o prigionieri del nemico;
- siano acquartierati o di presidio fuori del territorio nazionale, in un luogo in cui le comunicazioni sono interrotte, anche per cause diverse dello stato di guerra (es. calamità naturale).
(2) Deve trattarsi di soggetti che svolgono prestazioni professionali al servizio delle forze armate e che sono inseriti nella struttura militare (es. cuochi, medici, infermieri, etc...). Sono ricompresi, altresì, i corrispondenti di guerra autorizzati e il personale della Croce Rossa.
(3) Deve trattarsi di un ministro di un culto cattolico.
(4) Ossia il Ministero della difesa.

Ratio Legis

In situazioni di particolare urgenza si ritiene opportuno derogare al formalismo previsto per la redazione del testamento, per consentire ad un soggetto di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Brocardi

Voluntas militis in expeditione occupati, pro iure servatur

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

300 Conformemente a com'è stato suggerito, ho modificato l'art. 617 del c.c., concernente il testamento dei militari, in modo da autorizzare a questa speciale forma di testamento i militari appartenenti a corpi o servizi comunque impegnati in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione. Ma non ho creduto dì seguire l'altra proposta concernente il medesimo articolo. Con essa si sarebbe voluto sostituire all'espressione «acquartierati o di presidio fuori del Regno» l'altra «in servizio fuori del Regno». Questa sostituzione porterebbe a consentire il testamento speciale anche nel caso di servizio isolato all'estero, mentre la norma logicamente vuole considerare l'ipotesi del militare, che, essendo. acquartierato o di presidio, trovasi in condizioni di non potersi valere delle forme ordinarie di testamento. Ho poi nell'ultima parte dell'articolo, modificando il testo precedente, stabilito che il testamento dev'essere trasmesso dal quartiere generale non al Ministero della guerra, ma a quello competente, secondo, s'intende, la forza armata alla quale il militare appartiene o presso la quale la persona ai seguito presta servizio. Tale disposizione mi è sembrata più conforme all'organizzazione amministrativa delle forze armate.

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