Il testamento dei militari (1)e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato(2) può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare(3) o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione [619 c.c.].
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente(4), che ne ordina il deposito nell'archivio notarile [608, 614 c.c.] del luogo del domicilio o dell'ultima residenza [43 c.c.] del testatore.
Note
- siano in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione, che si trovino in zone di guerra o prigionieri del nemico;
- siano acquartierati o di presidio fuori del territorio nazionale, in un luogo in cui le comunicazioni sono interrotte, anche per cause diverse dello stato di guerra (es. calamità naturale).