Estremi per la conversione
L'articolo in esame disciplina il fenomeno della conversione dell'atto pubblico in scrittura privata. Perché essa di verifichi occorre :
a) Che l'atto pubblico sia inefficace come tale per incompetenza o incapacità del pubblico ufficiale o per difetto di formalità. Queste ipotesi coprono qualunque vizio dell'atto, nel senso che se anche il pubblico ufficiale non fosse addirittura tale dando luogo alle ipotesi del funzionario di fatto e dell'usurpatore 1 la conversione si opererebbe lo stesso.
b) Che tuttavia le parti abbiano voluto l'atto (anche non pubblico). Se il consenso fosse stato dato
ioci causa, mancherebbe non la forma ma la sostanza stessa dell'atto.
c) Che il negozio giuridico non richieda
ad substantiam l'atto pubblico, sia per disposizione di legge (v. art. 2699) sia per volontà di parti, le quali sono libere di subordinare la sostanza del negozio ad una data forma, purché ciò non urti contro la disposizione dell'art. 2698.
Conversione parziale
Sí è discusso se il notaio, il quale firmi l'atto cóme contraente, resti tuttavia obbligato come privato stipulante, e si è giustamente deciso per l'affefmativa. Circa il valore dell'atto non sottoscritto come principio di prova v. art. 2724.
Se la conversione fosse parziale, perché solo alcuni dei partecipanti sottoscrissero l'atto, si avrebbe un negozio la cuí prova in parte derive dallo scritto, in parte, eventualmente,
ex aliunde. Se questa prova fallisse, potrebbe poi sorgere la questione, di diritto sostanziale, sulla sulla permanenza o meno del vincolo obbligatorio rispetto a coloro nei cui riguardi la conversione ha avuto luogo.
Enunciative. Controdichiarazioni
Non sono stati riprodotti nel nuovo codice gli articoli 1318 e 1310 del vecchio codice.
a) La prima di tali disposizioni distingueva fra enunciative aventi diretto rapporto con la disposizione, che sono regolate dalle stesse clausole dispositive, ed enunciative estranee alla disposizione, le quali non possono servire che per un principio di prova. Osserva la RR (n. 1105) «
che il vecchio codice aveva confuso l'efficacia obbligatoria, sia pure quella probatoria delle dichiarazioni delle parti, documentate nell'atto, con l'efficacia probatoria dell'atto, cioè del documento medesimo. In quanto siano in diretto rapporto con le disposizioni pur senza farne parte le enunciative potranno costituire in fatto delle clausole negoziali di accertamento convenzionale a scopo interpretativo o integrativo o contenere delle confessioni in qualche modo reciproche delle parti all'effetto di porre e fissare le premesse del negozio e delle dichiarazioni sostanziali contenute nell'atto : in quanto relativamente estranee, potranno tuttavia aver valore di confessione qualora ne ricorrano gli estremi, o altrimenti fornire elementi di ricostruzione storica, liberamente valutabili. Tutto questo però concerne l'efficacia delle enunciative come tali e non l'efficacia probatoria del documento. Siano le enunciative dirette o indirette, l'atto pubblico farà piena prova, fino a querela di falso, che esse furono fatte, e non già della loro intrinseca verità». Di ciò non poteva dubitarsi neanche sotto l'impero del vecchio codice, sicché la disposizione dell'art. 1319 era stata rettificata dalla dottrina nel senso poscia accolto dalla relazione, perciò le enunciative saranno regolate dai principi generali, fissati negli altri articoli che abbiamo esaminato e che andremo man mano illustrando.
b) La disposizione poi dell'art. 1319 del vecchio codice, secondo cui le controdichiarazioni fatte per scrittura privata non possono avere effetto che fra le parti contraenti e i loro successori a titolo particolare, è stata soppressa, essendo gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi regolati nel libro delle obbligazioni. In particolare l’
art. 1417 del c.c. stabilisce che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. Per tutto il di più, la simulazione è regolata dalle norme generali quanto alla prova, mentre quanto alla legittimazione attiva e passiva dispongono gli articoli
1415 e
1416, cui si rinvia.