Domande soggette all’obbligo di trascrizione
Questi due articoli dispongono l'obbligo della trascrizione anche per le domande giudiziali aventi, sostanzialmente, come oggetto, il trasferimento, o la
declaratoria juris, relativi a diritti su mobili soggetti a pubblicità.
È a questo proposito che sussiste la più spiccata analogia col trattamento degli immobili, intendendosi che, anche per i mobili specialmente considerati dalla legge, venga resa pubblica, per una maggior sicurezza dei diritti, la controversia giudiziale le cui conseguenze possano interessare i terzi per ciò che riguarda i diritti sulle cose in contestazione.
L'
art. 2690 del c.c. si richiama, anzitutto, alle domande indicate dai numeri 1,2,3,4 e 5 dell'art.
2652, riflettente le trascrizioni per controversie su diritti immobiliari.
Un risultato utile della trascrizione della domanda si potrà tuttavia avere quando, in virtù dell'azione giudiziaria instaurata, il convenuto si determinasse al contratto, o la sentenza, con effetto dichiarativo, supplisse essa stessa al contratto vero e proprio, mentre la declaratoria, alternativa, del semplice risarcimento dei danni, produrrebbe la conseguenza di rendere inefficace la trascrizione, non altrimenti che se la domanda fosse integralmente respinta, non avendo tale declaratoria alcuna portata diretta sulla cosa, sottoposta, per sua natura, alla trascrizione.
Notevoli le disposizioni dell'art. 2690 che, nell'escludere, a determinate condizioni, l'efficacia, nei confronti dei terzi, delle sentenze che pronunciano sulle domande trascritte di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo, ammette, per contrapposto, ove non sussistano quelle condizioni, l’efficacia stessa, nonostante la precedenza della trascrizione a favore del terzo.
Da tali disposizioni, nondimeno, si evince come si sia voluto non del tutto equiparare il trattamento dei mobili soggetti a trascrizione a quello previsto, per situazioni analoghe, dall’
art. 2652 del c.c. a proposito degli immobili, essendosi, per i primi, ridotti i termini, trascorsi i quali la trascrizione della domanda giudiziale più non può pregiudicare i terzi che, con atto trascritto anteriormente, abbiano acquistato diritti sulle cose in questione.