Dalla lettura della norma in esame si desume innanzitutto una completa mancanza di prescrizioni di diritto positivo relativa alle attività che l'istituto vendite giudiziarie o il
commissionario è chiamato a svolgere, fatto salvo l'obbligo, introdotto dalla Legge 22.10.2010 n. 24 ( di conversione del D.l. n. 193/2009) di consentire l'esame, anche con modalità telematiche, delle cose poste in
vendita forzata (per il rispetto di questa previsione pare sufficiente che il commissionario renda disponibile su un sito web una fotografia del bene pignorato).
Viene infatti espressamente disposto che il commissionario deve assicurare agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita, potendo poi liberamente scegliere la forma di vendita che ritiene più opportuna, salvo l'obbligo di attenersi ad eventuali disposizioni dettate dal giudice.
Tale requisito si ritiene debba intendersi stabilito a pena la nullità della vendita forzata, suscettibile di essere fatta valere attraverso il rimedio dell'
opposizione agli atti esecutivi,
ex art. 617, sia dal debitore sia dai soggetti potenzialmente interessati a proporre offerte di vendita.
Continua la norma disponendo che il commissionario può procedere alla vendita solo per contanti (ciò deve intendersi nel senso che l'efficacia reale del trasferimento si produce soltanto in seguito all'integrale pagamento del prezzo) ed è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o
fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al
cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine che il giudice dell'esecuzione stabilisce con suo provvedimento
Soltanto una volta esaurite le operazioni di vendita, può consegnare la cosa all'acquirente.
Nell'ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella consegna materiale del bene, il commissionario potrà procedere ad una consegna simbolica.
Se l'acquirente non dovesse corrispondere il prezzo di vendita, questa resta egualmente valida ed efficace ed il commissionario sarà considerato personalmente responsabile.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art.
532 c.p.c., secondo comma, il commissionario dovrà:
-
restituire gli atti in cancelleria;
-
fornire prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti;
-
fornire prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice.
In ogni caso il commissionario ha diritto ad un compenso, il quale viene determinato dal giudice dell'esecuzione con decreto.
Il suddetto
decreto costituisce
titolo esecutivo nei confronti del
creditore procedente, il quale è obbligato ad anticipare il compenso.
In ordine alla misura del compenso, in via generale devono ritenersi applicabili i criteri stabiliti per il contratto di
commissione dall'art.
1733 c.c., che fa riferimento agli usi del luogo di conclusione dell'affare o, in mancanza, vi provvede il giudice secondo equità.
Ove, secondo la regola ordinaria di cui all' art.
532 c.p.c., la funzione di commissionario sia affidata ad un istituto di vendite giudiziarie, trovano applicazione le disposizioni del regolamento relativo alla tariffa dei compensi dovuti ai medesimi.
Nonostante la potenziale mancanza di elementi idonei a distinguere formalmente l'attività del commissionario dalle
trattative che qualsiasi operatore economico privato può svolgere nel mercato, la vendita conclusa in forza della presente norma rientra nel novero delle vendite forzate, disciplinata dagli artt.
2919 ss. c.c.
Al riguardo, infatti, non sembra potersi dubitare né che il commissionario debba essere considerato un ausiliario dell'
autorità giudiziaria ex art.
68 c.p.c., né che gli atti dallo stesso posti in essere si inseriscono nella sequenza procedimentale della vendita forzata.
Una conferma in tal senso può agevolmente trarsi dalla previsione di cui all'
art. 168 delle disp. att. c.p.c., che riconosce a qualunque interessato il diritto di proporre avanti al giudice dell'esecuzione
reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita.
Attraverso questo rimedio, qualunque interessato può non soltanto far valere l'illegittimità di singoli atti, ma anche lamentare l'inopportunità dell'intero operato del commissionario, comprese eventuali omissioni.