(massima n. 1)
In tema di espropriazione mobiliare, il commissionario a mezzo del quale sia stata disposta la vendita dei beni pignorati, ex art. 532 c.p.c., č responsabile dei danni subiti dal creditore qualora abbia proceduto alla vendita nonostante la successiva pronuncia, da parte del giudice dell'esecuzione, di un provvedimento di assegnazione dei beni al detto creditore, realizzandosi, in tal caso, una fattispecie di responsabilitā per fatto colposo proprio dell'istituto, in forza del quale non assume rilievo l'esistenza, o meno, di una formale comunicazione, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, della disposta assegnazione.