(massima n. 1)
La dichiarazione di fallimento non comporta la cessazione automatica del processo esecutivo cui è sottoposto il debitore fallito, occorrendo, invece, in ogni caso, un provvedimento del giudice dell'esecuzione che, dato atto del sopraggiunto fallimento, ne dichiari l'improseguibilità, su istanza di parte. Anche nell'ipotesi di esecuzione forzata dichiarata improseguibile, — peraltro — non viene meno la competenza funzionale del pretore, quale giudice dell'esecuzione, di liquidare il compenso del commissionario da lui nominato (art. 533, ultimo comma c.p.c.); competenza che non potrebbe essere attribuita al giudice delegato nominato per il fallimento, giacché, con tale provvedimento, non viene data vita ad un credito nei confronti del fallito, bensì ad un credito nei confronti del creditore del fallito, il quale, avendo promosso l'esecuzione forzata, è tenuto ad anticipare le spese del processo (art. 90 c.p.c.).