Se la vendita è fatta in più volte o in diversi lotti, deve cessare quando si raggiunge un prezzo pari all'importo delle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti comprensivo del
capitale, degli
interessi e delle spese.
Vanno considerati i crediti di tutti i creditori interessati dal processo esecutivo, sia quelli intervenuti tempestivamente o tardivamente, sia quelli iscritti ex
art. 498 del c.p.c., che ancora non abbiano proposto
intervento.
La cessazione deve essere disposta dal
giudice dell'esecuzione (nel caso in cui la vendita sia dallo stesso presieduta, il che avviene solo nel caso dell'espropriazione immobiliare) ovvero dal soggetto incaricato della vendita (qualora la vendita sia condotta dall'
ufficiale giudiziario, la cessazione sarà da lui disposta, ma soltanto in via provvisoria, in quanto subordinata alla convalida definitiva del giudice, in seguito all'audizione delle parti).
Per effetto della cessazione della vendita, viene meno il vincolo del pignoramento. e di conseguenza i beni invenduti devono essere restituiti al
debitore o al terzo proprietario.
Ai sensi dell'
art. 487 del c.p.c., il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone la cessazione deve rivestire la forma dell'
ordinanza.
Qualora il giudice dell'esecuzione o l'ufficiale incaricato non provvedano d'ufficio, si ritiene che debba riconoscersi al debitore la facoltà di avanzare un’istanza al giudice dell'esecuzione, per mezzo della quale chiedere l'adozione del provvedimento di cessazione della vendita.
Il provvedimento così adottato, sia di accoglimento che di rigetto dell'istanza, potrà essere impugnato con l'
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c., allo stesso modo, del resto, di tutti gli altri atti rivolti alla liquidazione dei beni pignorati compiuti successivamente all'ottenimento di un prezzo sufficiente all'integrale soddisfazione dei creditori concorrenti.
Sembra evidente come la disposizione in esame sia volta a rimediare all'eventuale eccesso dell'espropriazione, al pari delle norme in materia di cumulo dei mezzi di espropriazione e di riduzione del pignoramento.
In particolare, si ritiene che essa costituisca applicazione della regola di cui all’
art. 496 del c.p.c., ma che svolga una funzione diversa rispetto agli istituti giuridici di cui all’
art. 483 del c.p.c. ed all’
art. 496 del c.p.c..
Infatti, mentre la limitazione dei mezzi d'espropriazione e la riduzione del pignoramento sono rimedi propri delle prime fasi dell'espropriazione e danno la possibilità al debitore di reagire ad un'azione esecutiva che può essere potenzialmente eccessiva, la norma in commento disciplina tutti quei casi in cui l'eccesso diviene effettivo ed attuale, in quanto si manifesta concretamente solo dopo la conclusione della prima gara.
Deve altresì osservarsi che presupposto essenziale per l’applicazione di questa norma è che la vendita forzata si svolga in diverse fasi, il che può verificarsi qualora siano stati assoggettati ad espropriazione forzata più beni distinti o in più lotti, per l'attuazione della responsabilità patrimoniale del medesimo debitore.