Gli oggetti d'oro e d'argento (1) non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco (2).
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [disp. att. 162] (3).
Note
(1)
L'opinione dottrinale dominante ritiene che la disciplina contenuta nella norma in esame deve applicarsi anche ai gioielli in generale.
(2)
Al fine di quantificare il valore dei preziosi è possibile ricorrere ad uno stimatore o al listino di mercato.
(3)
Se l'incanto avente ad oggetto tali beni si rivela infruttuoso, il giudice non ha la possibilità di ordinare un nuovo incanto al maggiore offerente, essendo necessario assegnare tali beni ai creditori per il loro valore intrinseco, diversamente da quanto come accade nell'ipotesi prevista dall'art. 538 comma 2.