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Articolo 539 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento

Dispositivo dell'art. 539 Codice di procedura civile

Gli oggetti d'oro e d'argento (1) non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco (2).

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [disp. att. 162] (3).

Note

(1) L'opinione dottrinale dominante ritiene che la disciplina contenuta nella norma in esame deve applicarsi anche ai gioielli in generale.
(2) Al fine di quantificare il valore dei preziosi è possibile ricorrere ad uno stimatore o al listino di mercato.
(3) Se l'incanto avente ad oggetto tali beni si rivela infruttuoso, il giudice non ha la possibilità di ordinare un nuovo incanto al maggiore offerente, essendo necessario assegnare tali beni ai creditori per il loro valore intrinseco, diversamente da quanto come accade nell'ipotesi prevista dall'art. 538 comma 2.

Spiegazione dell'art. 539 Codice di procedura civile

La disposizione in esame si ritiene che sia volta ad integrare non tanto la previsione di cui all'art. 535 del c.p.c. (relativo alla determinazione del prezzo base), quanto piuttosto quella dell'art. 538 del c.p.c..

Come è facilmente intuibile, presupposto applicativo della norma è che il pignoramento sia caduto su oggetti d'oro e d'argento, il cui valore va determinato secondo quanto risulta dai listini di mercato ovvero avvalendosi dell’ausilio di uno stimatore.
In particolare, va detto che qualora i beni siano composti di un solo materiale e non sussistano dubbi circa la genuinità della composizione, il valore intrinseco è immediatamente determinabile attraverso la pesatura del bene e il riferimento ai valori di borsa.

Come si è accennato, la norma in esame è posta ad integrazione dell’art. 538 c.p.c. e costituisce una forma di tutela delle ragioni del debitore, in quanto per mezzo di essa si riesce ad impedire che gli oggetti d'oro e d'argento possano essere venduti ad un prezzo inferiore al loro valore intrinseco, determinabile in ragione del loro peso e della quotazione ufficiale dei metalli preziosi.

Pertanto, qualora il primo incanto sia andato deserto, in deroga a quanto disposto dall' art. 538 c.p.c., i beni di metallo prezioso sono assegnati ai creditori.
Si è parlato a tal proposito di un'ipotesi di assegnazione coattiva, per la quale non è necessaria un'apposita istanza dei creditori.
Inoltre, può anche aggiungersi che trattasi di una forma di assegnazione satisfattiva.

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