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Articolo 628 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento

Dispositivo dell'art. 628 Codice di procedura civile

L'opposizione ai singoli atti esecutivi (1) sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497 (2) (3).

Note

(1) L'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del c.p.c. sospende il decorso del termine di efficacia del pignoramento. Diversamente, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 del c.p.c. determina la sospensione dell'esecuzione con interruzione del termine.
(2) L'art. 497 del c.p.c. dispone la perdita dell'efficacia del pignoramento se, entro 45 giorni dal suo compimento, non sia stata presentata istanza di vendita o assegnazione. Pertanto, anche se decorrono più di quarantacinque giorni dal pignoramento senza che sia proposta tale istanza, il pignoramento resta efficace grazie alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
(3) L'effetto della sospensione di cui alla norma in commento cessa nel momento in cui viene depositata la sentenza che rigetta l'opposizione.

Spiegazione dell'art. 628 Codice di procedura civile

La sospensione conseguente all’opposizione agli atti esecutivi, proposta ex art. 617 del c.p.c., impedisce al creditore opposto lo svolgimento di qualsiasi attività esecutiva, con la conseguenza che lo stesso non potrà per il suddetto periodo soddisfare le sue pretese.
Terminata la sospensione (con il deposito della sentenza che rigetta l’opposizione), il processo esecutivo riprende con la presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione.

In particolare, secondo quanto stabilito dalla norma in esame, l’opposizione agli atti esecutivi determina, ope legis, la sospensione del termine di efficacia del pignoramento disposto dall’art. 497 del c.p.c., per consentire poi l’utilizzazione dell’ulteriore termine solo per la parte residua.
Si ricorda che secondo il disposto dell’art. 497 c.p.c., il pignoramento perde efficacia se, entro il termine di 45 giorni dal suo compimento, non sia stata presentata istanza di vendita o di assegnazione.

A differenza di quanto qui previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 del c.p.c. determina la sospensione dell’esecuzione con interruzione del termine.

Condizione per l'operatività della norma è che sia stata avanzata una opposizione di rito, il che significa che la stessa non potrà essere invocata nel caso in cui sia stata proposta opposizione di terzo ex art. 619 del c.p.c.; in quest’ultima ipotesi, se non viene chiesta la sospensione ex art. 624 del c.p.c., il creditore procedente è comunque tenuto a chiedere la vendita, pena l'estinzione del processo per decorso del termine di cui all' art. 497 c.p.c.

Massime relative all'art. 628 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2645/1962

La sospensione ex lege del termine di efficacia del pignoramento, prevista dall'art. 628 c.p.c. per l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi non può estendersi alla diversa ipotesi di opposizione di terzi, per la quale è prevista solo la sospensione, ad istanza di parte, con cauzione o senza, del processo nel concorso di gravi motivi.

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