(massima n. 1)
La norma dettata dall'art. 489 c.p.c., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è applicabile soltanto alla notificazione ed alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 138 e ss. c.p.c. Pertanto, qualora l'opposizione di terzo sia stata notificata a norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto ex art. 291 c.p.c., con efficacia ex tunc e, in difetto, quando l'incorsa nullità sia fatta valere con l'impugnazione, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice per la rinnovazione della notificazione.