(massima n. 1)
La norma contenuta nell'art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni inerenti l'esecuzione forzata, č posta nell'interesse dei creditori e non del debitore; pertanto, essa č applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel procedimento medesimo. (Rigetta, Trib. Lucera, 26/07/2005).