(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale, nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, essendo gią intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati, il giudice dell'esecuzione dichiari improcedibile l'ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni, fondando la sua pronuncia ai sensi dell'art. 168 legge fall. sull'avvenuta presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimitą la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. A tal tipo di conclusione si ha modo di pervenire sia sulla base della considerazione per cui, in riferimento ad una situazione del genere, nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della pił generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestą ordinatoria affidata al giudice stesso.