(massima n. 1)
Nel caso di responsabilitą solidale tra coobbligati si verte in una ipotesi di causa scindibile (prevista dall'art. 332 c.p.c.), cosicché l'appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante, qualora, nei suoi riguardi, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'applicabilitą dell'enunciato principio alla dedotta fattispecie di obbligazione solidale «semplice» come ravvisata dal giudice di primo grado con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, non versandosi nel caso della pregiudizialitą-dipendenza tra le posizioni dei coobbligati appaltante ed appaltatore, e, pertanto, previa cassazione della sentenza impugnata, ha deciso nel merito il ricorso mediante la modifica del dispositivo nel senso della parziale riforma della sentenza di prime cure nei soli confronti del societą consortile appellante ed il riconoscimento della verificazione degli effetti del giudicato nei riguardi del consorzio non appellante, condannato in solido al pagamento delle differenze retributive in favore dei lavoratori ricorrenti).