(massima n. 1)
Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e causae petendi, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori, e quindi, in particolare, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una delle domande non puō essere proposta dal soggetto che del relativo giudizio non č parte. (Nella specie, accolta in sede di merito la domanda principale di integrazione dell'indennitā premio di servizio, in base al computo di ulteriori anni di servizio, proposta da un dipendente comunale nei confronti dell'Inadel - ora Inpdap -, e proposto da questo ente ricorso per cassazione, il Comune - nei cui confronti era stata proposta domanda subordinata di risarcimento del danno - aveva con ricorso incidentale dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di accertamento del rapporto di pubblico impiego).