(massima n. 1)
In tema di garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, con la conseguenza che quando machi da parte del convenuto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, su quest'ultima si forma un giudicato, che non estende i suoi effetti a colui che risponde a titolo di garanzia impropria. Pertanto, il terzo chiamato può impugnare la sentenza anche rispetto alla statuizione sul rapporto principale, ma soltanto nei limiti in cui questa abbia incidenza sul diverso rapporto che intercorre tra garante e garantito.