(massima n. 1)
Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un inadempimento processuale della parte che sia stato causato da un suo giustificato impedimento. (Nella specie trattavasi di giudizio gią pendente al 30 aprile 1993 e, quindi, non soggetto alla applicazione della legge n. 353 del 1990). (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Maggio 2002).