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Articolo 104 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Mancata intimazione ai testimoni

Dispositivo dell'art. 104 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.

Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

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