Nel capo III quater del Libro secondo sono stati inseriti gli articolo che vanno dal 281 decies al 281 terdecies, in forza dei quali viene dettata la disciplina del c.d. “procedimento semplificato di cognizione”, il quale, anche in considerazione della collocazione scelta dal legislatore, si pone come rito alternativo rispetto a quello ordinario.
La norma in esame si occupa proprio di definire l’ambito di applicazione di questo rito, indicando già al primo comma quali sono le caratteristiche che la
controversia deve presentare per essere obbligatoriamente trattata con il rito semplificato.
La scelta di introdurre la
domanda secondo tale rito si presenta per l’attore in alcuni casi vincolata ed in altri discrezionale; per tale ragione questo nuovo rito si presenta come “esclusivo”, a differenza dagli altri riti speciali a cognizione piena, i quali sono sostitutivi e non concorrenti con quello ordinario.
Il rito semplificato è esclusivo nei seguenti casi:
a) per la decisione delle controversie di cui al Capo III del D.lgs. n. 150/2011;
b) per le cause aventi ad oggetto
risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria;
c) per le cause davanti al
giudice di pace (si veda il nuovo comma 1 dell’
art. 316 del c.p.c.).
Come si è prima accennato, il primo comma della norma individua l’ambito di applicazione di questo particolare rito mediante riferimento a quelle che sono le caratteristiche della controversia.
Così, ad esso deve farsi ricorso quando:
1. i fatti di causa non sono controversi;
2. la domanda è fondata su prova documentale;
3. la domanda è di pronta soluzione;
4. la causa richiede un’istruzione non complessa.
Va precisato che i predetti indici devono intendersi come alternativi tra loro e che la semplicità della causa non può farsi dipendere da una mera prognosi dell’attore, ma dipenderà in buona parte dalle
difese del
convenuto.
Al ricorrere di tali casi, la causa deve essere trattata secondo questo rito, qualunque sia la tipologia e la composizione dell’organo giudicante; per tale ragione si tratta di rito esclusivo e sostitutivo di quello ordinario, mentre in tutti gli altri casi si pone come concorrente e alternativo.
Ai sensi del secondo comma, la domanda può essere sempre proposta in tali forme nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Il nuovo rito semplificato, invece, non si applica:
a) alle cause di
competenza della Corte d’Appello in unico grado, tranne per i casi disciplinati dal Capo III del D.lgs. 150/2011;
b) a quelle di appello di competenza del Tribunale;
c) alle cause soggette a
rito speciale (lavoro o locazioni)