Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 281 decies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 281 decies Codice di procedura civile

(1)Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 281 decies Codice di procedura civile

Nel capo III quater del Libro secondo sono stati inseriti gli articolo che vanno dal 281 decies al 281 terdecies, in forza dei quali viene dettata la disciplina del c.d. “procedimento semplificato di cognizione”, il quale, anche in considerazione della collocazione scelta dal legislatore, si pone come rito alternativo rispetto a quello ordinario.
La norma in esame si occupa proprio di definire l’ambito di applicazione di questo rito, indicando già al primo comma quali sono le caratteristiche che la controversia deve presentare per essere obbligatoriamente trattata con il rito semplificato.
La scelta di introdurre la domanda secondo tale rito si presenta per l’attore in alcuni casi vincolata ed in altri discrezionale; per tale ragione questo nuovo rito si presenta come “esclusivo”, a differenza dagli altri riti speciali a cognizione piena, i quali sono sostitutivi e non concorrenti con quello ordinario.

Il rito semplificato è esclusivo nei seguenti casi:
a) per la decisione delle controversie di cui al Capo III del D.lgs. n. 150/2011;
b) per le cause aventi ad oggetto risarcimento danni derivante da responsabilità sanitaria;
c) per le cause davanti al giudice di pace (si veda il nuovo comma 1 dell’art. 316 del c.p.c.).

Come si è prima accennato, il primo comma della norma individua l’ambito di applicazione di questo particolare rito mediante riferimento a quelle che sono le caratteristiche della controversia.
Così, ad esso deve farsi ricorso quando:
1. i fatti di causa non sono controversi;
2. la domanda è fondata su prova documentale;
3. la domanda è di pronta soluzione;
4. la causa richiede un’istruzione non complessa.
Va precisato che i predetti indici devono intendersi come alternativi tra loro e che la semplicità della causa non può farsi dipendere da una mera prognosi dell’attore, ma dipenderà in buona parte dalle difese del convenuto.
Al ricorrere di tali casi, la causa deve essere trattata secondo questo rito, qualunque sia la tipologia e la composizione dell’organo giudicante; per tale ragione si tratta di rito esclusivo e sostitutivo di quello ordinario, mentre in tutti gli altri casi si pone come concorrente e alternativo.

Ai sensi del secondo comma, la domanda può essere sempre proposta in tali forme nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Il nuovo rito semplificato, invece, non si applica:
a) alle cause di competenza della Corte d’Appello in unico grado, tranne per i casi disciplinati dal Capo III del D.lgs. 150/2011;
b) a quelle di appello di competenza del Tribunale;
c) alle cause soggette a rito speciale (lavoro o locazioni)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!